La sottoscritta Massetti Maria, Responsabile dell’Area Gestione Risorse formula la seguente proposta motivata, al fine dell’adozione della conseguente deliberazione:
VISTO l’articolo 42, comma 2, lett. e) del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi che attribuisce all’organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
CONSIDERATO quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che costituisce il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P);
RILEVATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (articolo 4, comma 1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
ATTESO che i comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:
- esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 20 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
TENUTO CONTO che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del T.U.S.P.;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T.U.S.P.;
PREMESSO che:
- l’art. 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 28/09/2017 con deliberazione n. 45,
- il primo provvedimento di Razionalizzazione periodica, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, è stato approvato in data 27/12/2018 con deliberazione n. 67 (secondo il comma 11 dell’art. 26 del TUSPP);
- mentre, per gli esercizi successivi l’organo consiliare ha provveduto alla Razionalizzazione con le deliberazioni adottate entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo;
TENUTO CONTO che dall’analisi dell'assetto complessivo delle società detenute dal Comune di Grottammare al 31/12/2023, deliberata con atto di Consiglio n. 140 del 30/12/2024, è emerso che non sono presenti partecipazioni da razionalizzare,
CONSIDERATO, pertanto, che alla data del 31/12/2025 non è necessario predisporre la relazione sull'attuazione del piano, di cui all’articolo 20, comma 4, del T.U.S.P.;
VISTE le linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’articolo 20 del T.U.S.P.;
VISTO l'esito dell’analisi effettuata, come risultante nel documento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO che per la presente deliberazione è richiesto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3), del decreto legislativo. n. 267/2000;
1. DI PRENDERE ATTO che non è necessario predisporre la relazione sull'attuazione del piano, di cui all’articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., in quanto dall’analisi dell'assetto complessivo delle società detenute dal Comune di Grottammare al 31/12/2023, deliberata con atto di Consiglio n. 140 del 30/12/2024, è emerso che non sono presenti partecipazioni da razionalizzare;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 20 del T.U.S.P. , il documento (allegato A) contenente l’analisi dell’assetto complessivo delle società al 31 dicembre 2024 in cui il Comune di Grottammare detiene partecipazioni dirette e indirette, con indicazione delle misure di razionalizzazione previste;
3. CHE la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. CHE, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del T.U.S.P., l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte del Conti e alla struttura di cui all’articolo 15 del medesimo T.U.S.P.
Il Responsabile dell’Area 4^ Gestione Risorse
Dott.ssa Maria Massetti