La sottoscritta Massetti Maria, Responsabile dell’Area Gestione Risorse formula la seguente proposta motivata, al fine dell’adozione della conseguente deliberazione:

 

VISTO l’articolo 42, comma 2, lett. e) del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi che attribuisce all’organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;

 

CONSIDERATO quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n.  175 che costituisce il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P);

 

RILEVATO che ai sensi del predetto T.U.S.P.  (articolo 4, comma 1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o   indirettamente, mantenere partecipazioni,  anche  di   minoranza,  in   società  aventi  per   oggetto  attività   di produzione di beni  e servizi non  strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie  finalità istituzionali;

 

ATTESO   che   i comuni, fermo restando quanto sopra   indicato, possono   mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'articolo 4, comma  2,  del  T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

 "a) produzione di un  servizio   di  interesse  generale, ivi inclusa la  realizzazione e  la gestione delle reti  e degli impianti funzionali ai servizi  medesimi;

 b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di  un  accordo di programma  fra   amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo 193   del   decreto legislativo n. 50 del 2016;

 c) realizzazione e   gestione  di   un'opera  pubblica  ovvero organizzazione e gestione di un  servizio    d'interesse  generale  attraverso  un   contratto  di   partenariato  di   cui all'articolo 180  del decreto legislativo n.  50  del  2016, con  un imprenditore selezionato con le modalità di cui  all'articolo 17, commi 1 e 2;

 d) autoproduzione di beni  o servizi  strumentali all'ente o agli enti  pubblici partecipanti o  allo   svolgimento  delle   loro   funzioni,  nel   rispetto  delle   condizioni stabilite  dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della  relativa disciplina nazionale di recepimento;

 e) servizi  di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto  di  enti  senza  scopo di  lucro  e  di  amministrazioni  aggiudicatrici  di   cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.  50 del 2016";

 - ovvero,  al solo  scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni  immobili facenti parte del  proprio patrimonio, "in  società aventi per  oggetto sociale esclusivo la  valorizzazione del  patrimonio (...),  tramite il conferimento di  beni  immobili allo  scopo di  realizzare un investimento secondo criteri propri di un  qualsiasi operatore di mercato";

 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 20 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la  loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

 

TENUTO  CONTO che devono essere alienate od oggetto delle  misure di cui   all'articolo  20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.  - ossia  di  un  piano di  riassetto  per   la  loro razionalizzazione, fusione  o  soppressione, anche  mediante messa in  liquidazione o cessione - le partecipazioni per le  quali  si verifica anche una  sola delle  seguenti condizioni:

a)      partecipazioni societarie che   non rientrino in  alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del T.U.S.P.;

b)      società che  risultano prive  di  dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c)      partecipazioni in  società che  svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da  enti pubblici strumentali;

d)      partecipazioni in  società che,  nel   triennio precedente,  abbiano  conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e)      partecipazioni in  società diverse da quelle costituite per  la  gestione di  un servizio d'interesse  generale che   abbiano  prodotto un  risultato  negativo per   quattro  dei cinque esercizi precedenti;

f)       necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g)      necessità di aggregazione di  società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T.U.S.P.;

 

PREMESSO che:

-        l’art. 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 28/09/2017 con deliberazione n. 45,

-        il primo provvedimento di Razionalizzazione periodica, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, è stato approvato in data 27/12/2018 con deliberazione n. 67 (secondo il comma 11 dell’art. 26 del TUSPP);

-        mentre, per gli esercizi successivi l’organo consiliare ha provveduto alla Razionalizzazione con le deliberazioni adottate entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo;

 

TENUTO CONTO che dall’analisi dell'assetto complessivo delle società detenute dal Comune di Grottammare al 31/12/2023, deliberata con atto di Consiglio n. 140 del 30/12/2024, è emerso che non sono presenti partecipazioni da razionalizzare,

 

CONSIDERATO, pertanto, che alla data del 31/12/2025 non è necessario predisporre la relazione   sull'attuazione del piano, di cui all’articolo 20, comma 4, del T.U.S.P.;

 

VISTE le linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’articolo 20 del T.U.S.P.;

 

VISTO l'esito dell’analisi effettuata,  come risultante  nel documento allegato alla   presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

 

TENUTO CONTO che per la presente deliberazione è richiesto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239,  comma  1, lettera b), n. 3), del decreto legislativo. n. 267/2000;

 

 

PROPONE

 

1.    DI PRENDERE ATTO  che non è necessario predisporre la relazione   sull'attuazione del piano, di cui all’articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., in quanto dall’analisi dell'assetto complessivo delle società detenute dal Comune di Grottammare al 31/12/2023, deliberata con atto di Consiglio n. 140 del 30/12/2024, è emerso che non sono presenti partecipazioni da razionalizzare;

 

2.    DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 20 del  T.U.S.P. , il documento (allegato A) contenente l’analisi dell’assetto complessivo delle società al 31 dicembre 2024 in cui il Comune di Grottammare detiene partecipazioni dirette e indirette, con indicazione delle misure di razionalizzazione previste;

 

3.    CHE la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

 

4.    CHE, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del T.U.S.P., l'esito della  ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte del Conti e alla struttura di cui all’articolo 15 del medesimo T.U.S.P.

 

 

Il Responsabile dell’Area 4^  Gestione Risorse

                                                                                                           Dott.ssa Maria Massetti